Il congedo matrimoniale prevede la possibilità per i futuri sposi di assentarsi da lavoro, continuando a percepire lo stipendio regolarmente.
La durata stabilita è di 15 di giorni di calendario, nei quali, quindi, andranno conteggiati anche sabato, domenica o altri giorni di riposo e i festivi.
La possibilità di richiedere il congedo matrimoniale fu introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano con il Reggio Decreto-Legge n. 1334, del 24 giugno 1937, che prevedeva la possibilità di assentarsi da lavoro per contrarre matrimonio.
Vediamo come funziona oggi insieme all’Avvocato Valentina Ruggiero, esperta di diritto di famiglia.
Congedo matrimoniale, a chi spetta e come si fa a richiederlo?
Possono farne richiesta tutti i lavoratori con regolare contratto, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno una settimana.
Tale istituto, non è, invece, previsto per chi stia effettuando un periodo di prova.
Il congedo matrimoniale può essere richiesto solo nel caso in cui le nozze abbiano valore civile ed è applicabile anche in caso di seconde nozze.
Resta, invece, escluso chi si sposa solamente con rito religioso, senza convalidare l’unione anche civilmente.
La richiesta deve essere presentata dal lavoratore al suo datore, con un buon preavviso (almeno 6 giorni prima, ma alcuni CCNL ne prevedono almeno 10 o 15), e deve indicare:
- data del matrimonio,
- durata del congedo,
- inizio del congedo.
Anche le coppie omosessuali che si uniscono civilmente hanno diritto al congedo matrimoniale?
L’INPS ha stabilito che, a seguito dell’introduzione della Legge Cirinà, le unioni civili tra persone dello stesso sesso siano equiparabili ai matrimoni eterosessuali.
Questo fa sì, che tutti possano godere degli stessi diritti, congedo matrimoniale incluso.
È necessario usufruirne nei giorni immediatamente successivi alle nozze?
Solitamente è così, ma non vi è, di fatto, una obbligatorietà.
La normativa prevede che gli sposi usufruiscano del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio, ma la Corte di Cassazione, con la sentenza 9150 del 6 giugno 2012, ha dichiarato la possibilità di rinviarne l’inizio, anche di alcuni mesi.